Nel settore energetico, in continua evoluzione, è essenziale rispondere alle necessità dei clienti. In questo senso Orangy è lieta di annunciare l’introduzione di pagoPA, una soluzione per il pagamento delle bollette che è facile, veloce e sicura. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali benefici porta ai nostri clienti.

Cos’è pagoPA? E quali vantaggi offre?

PagoPA è una piattaforma digitale nazionale che consente ai cittadini di pagare servizi e utenze, come quelle delle forniture luce e gas, sia alle pubbliche amministrazioni che ad altri soggetti aderenti, come Orangy. Questo sistema offre numerosi vantaggi tangibili:

trasparenza: con pagoPA, è possibile individuare il PSP (Prestatore di Servizio di Pagamento) più conveniente grazie al simulatore messo a disposizione da pagoPA stesso. Questo strumento permette di comparare i costi prima di procedere con il pagamento. Potete provare il simulatore a questo link: Simulatore PagoPA

semplicità: pagoPA è intuitivo e facile da usare, anche solo inquadrando il QR Code presente sull’Avviso di Pagamento pagoPA presente in bolletta con il proprio smartphone;

comodità: con pagoPA, è possibile pagare in vari modi:

  • direttamente dall’Area Clienti del nostro sito web, sia da PC che da dispositivi mobili, con pochi click sulla fattura da pagare;
  • sul territorio, negli uffici postali, in banca e in tutti gli esercizi convenzionati, come bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati;
  • online, tramite l’app IO, dal proprio Home Banking e con numerosi altri servizi online disponibili h24;

immediatezza: pagoPA comunica immediatamente l’esito del pagamento. Se il pagamento è andato a buon fine, conferma che l’Ente Creditore incasserà l’importo. Questo rende la gestione delle bollette rapida e senza dubbi;

sicurezza: con pagooPA, è possibile salvare gli strumenti di pagamento in pochi clic e pagare in totale sicurezza. La piattaforma e tutti i PSP aderenti rispettano gli standard europei in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy. Questi sono aspetti a cui Orangy presta la massima attenzione.

Come usufruire di pagoPA?

Per utilizzare tale opzione, è presente in fattura un Avviso di Pagamento pagoPA, che può essere utilizzato al posto del Bollettino Postale, ma anche come valida e veloce alternativa al Bonifico Bancario.

E le commissioni?

I costi di commissione associati al pagamento non dipendono da Orangy o dalla piattaforma pagoPA, ma dipendono dal canale e dal metodo di pagamento scelto dall’utente, in ogni modo sono consultabili a questo link.

Ieri, 1° luglio 2024, ha segnato un momento cruciale per il settore energetico italiano: la completa transizione dal mercato tutelato al mercato libero per gli utenti domestici. Questo cambiamento epocale rivoluziona il modo in cui i consumatori italiani acquistano l’energia elettrica per le proprie abitazioni.

La Fine del Mercato Tutelato

Fino al 30 giugno 2024, il mercato tutelato ha fornito ai consumatori prezzi regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Questi prezzi, aggiornati trimestralmente, riflettevano i costi delle materie prime energetiche sul mercato globale, garantendo una protezione contro le fluttuazioni eccessive e offrendo stabilità economica agli utenti.

Il Nuovo Scenario del Mercato Libero

Con la chiusura del mercato tutelato, milioni di utenti domestici “non vulnerabili” devono ora scegliere tra le numerose offerte del mercato libero o aderire al Servizio a Tutele Graduali (STG). Il mercato libero presenta una varietà di tariffe e opzioni, con prezzi determinati dalle dinamiche di mercato anziché regolati da ARERA. Questo nuovo scenario mira a stimolare la concorrenza e promuovere l’innovazione tra i fornitori, offrendo ai consumatori una maggiore libertà di scelta. Per coloro che erano già nel mercato libero prima del 1° luglio, non ci sono cambiamenti sostanziali​.

Il Servizio a Tutele Graduali (STG)

Il STG è stato introdotto per gli utenti che non hanno effettuato una scelta attiva. Questo regime transitorio manterrà condizioni contrattuali simili a quelle del mercato tutelato per tre anni, consentendo ai consumatori di abituarsi gradualmente al mercato libero. ARERA regola il STG, mentre le forniture saranno gestite da fornitori selezionati tramite aste competitive. L’Italia è stata divisa in 26 zone, ciascuna con un fornitore assegnato, che si occuperà della fornitura con il STG​.

Identificazione del Regime di Appartenenza e Clienti Vulnerabili

Per sapere a quale regime si appartiene, basta controllare la propria bolletta, dove questa informazione è chiaramente indicata. I clienti vulnerabili sono definiti come:

  • Persone con più di 75 anni
  • Persone in condizioni economicamente svantaggiate
  • Persone con gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica
  • Persone con disabilità ai sensi della legge 104/92
  • Persone in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • Residenti in isole minori non interconnesse

Per molte categorie, come gli over 75 o i beneficiari del bonus sociale, la condizione di vulnerabilità è riconosciuta automaticamente dal sistema. Indipendentemente dal regime economico, un cliente vulnerabile può passare al mercato libero o rientrare nel STG senza problemi.

Le Prospettive Future

Il passaggio al mercato libero rappresenta una significativa opportunità per migliorare l’efficienza e la competitività del settore energetico italiano. Tuttavia, richiede anche una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori, che devono ora confrontare le offerte e fare scelte informate. Questo cambiamento promette di creare un mercato più dinamico e innovativo, capace di rispondere meglio alle esigenze dei consumatori e di promuovere soluzioni energetiche più sostenibili​.

In sintesi, il 1° luglio 2024 non rappresenta solo la fine del mercato tutelato, ma l’inizio di una nuova era per l’energia in Italia. I consumatori sono invitati a diventare protagonisti attivi di questa trasformazione, esplorando le opportunità offerte dal mercato libero e contribuendo a definire il futuro energetico del paese.

È importante ricordare che nella scelta di un fornitore del mercato libero, non bisogna considerare esclusivamente il prezzo. È fondamentale valutare anche la qualità dei servizi offerti, soprattutto per quanto riguarda l’Assistenza Clienti. In questo contesto, Orangy mette a disposizione dei proprio clienti diverse modalità di contatto e si distingue per la rapidità dei tempi di risposta, la facilità di contatto e l’efficacia nella risoluzione di problemi e disservizi.

Partiamo da un obiettivo di fondo che ha stabilito l’Unione Europea: entro il 2050 tutti gli edifici in Europa dovranno essere a emissioni zero. Si stima che il 75% degli edifici esistenti non è efficiente sotto il pdv energetico, e che quindi andrà incontro a una vasta operazione di ristrutturazione su larga scala.

In questo contesto si inserisce la direttiva, facente parte del pacchetto di riforme “Fit for 55”, che chiede agli stati membri di impegnarsi affinché ci sia una riduzione del consumo di energia primaria media negli edifici residenziali pari al:

  • 16% entro il 2030
  • 20-22% entro il 2035

e una riduzione per gli edifici non residenziali pari al:

  • 16% entro il 2030
  • 26% entro il 2033

Riguardo gli edifici di nuova costruzione, dovranno essere a emissioni zero:

  • dal 2028 tutti gli edifici pubblici
  • dal 2030 le nuove costruzioni residenziali private.

È opportuno precisare che la direttiva non impone alcun obbligo a livello di singoli proprietari di case, ma l’obbligatorietà vale a livello nazionale, lasciando ai singoli governi nazionali la strategia di attuazione che a cascata riguarderà il complesso di attività e interventi di riqualificazione necessari a raggiungere i target.

Inoltre non tutti gli edifici saranno coinvolti in operazioni di messa a norma, da tali interventi saranno infatti esclusi edifici agricoli e storici, i luoghi di culto e altri immobili dal particolare valore architettonico o storico.

L’Italia, che ha votato contro questa misura, è caratterizzata da un patrimonio immobiliare mediamente piuttosto datato, e quindi si renderà necessaria una vasta operazione di ristrutturazione e adeguamento che coinvolgerà milioni di immobili, se si parte dal presupposto che siano circa 12,5 milioni gli immobili residenziali censiti nel nostro paese.

Di conseguenza, nei prossimi anni, una cospicua fetta di case saranno interessate da interventi riguardanti pompe di calore, infissi, cappotti termici e pannelli fotovoltaici, che se da una parte comporteranno una spesa per le famiglie, dall’altra incentiveranno acquisti e occupazione.

C’è un rapporto, “Il valore dell’abitare. La sfida della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio italiano” promosso da Cresme, Symbola, Assimpredil Ance di Milano e European Climate Foundation, che stima che in oltre 12 milioni di edifici (non case singole) vivono il 78% di famiglie residenti, che rendono l’Italia il primo paese in Europa per numero di case di proprietà ogni 1000 abitanti, circa 599.

Il 72% degli edifici ha più di 43 anni ed è stato costruito prima della legge sull’efficienza energetica, mentre il 68,5% delle abitazioni hanno una classe energetica compresa tra la E e la G.

Sempre secondo tale rapporto, si stima che un salto di 2 classi energetiche nel patrimonio edilizio residenziale può consentire una riduzione media del 40% della bolletta di una famiglia, e allo stesso tempo favorire un incremento del valore delle abitazioni, dal momento che una casa ristrutturata ha un valore infatti mediamente più alto del 44,3% rispetto a una casa da ristrutturare.

In questo quadro generale, il nostro Paese è quindi atteso da una profonda operazione di riqualificazione che riguarderà case ed edifici, che necessiterà per forza di cose di provvedimenti attuativi e di incentivi in grado di accompagnare e sostenere tali cambiamenti.

 

Un fondamentale passo avanti per promuovere il progresso delle comunità energetiche rinnovabili è stato compiuto: il quadro normativo per accedere ai finanziamenti destinati alle Cer è stato ufficialmente autorizzato in seguito all’emanazione del decreto del Mase.

Sostegni delineati

Il decreto, entrato in vigore il 24 gennaio scorso, prevede due modalità distintive per promuovere lo sviluppo delle Cer: la tariffa incentivante, estesa a livello nazionale, e un finanziamento in forma di contributo capitale fino al 40% delle spese sostenute nei centri con meno di cinquemila residenti. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese relative agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, compresi i lavori di potenziamento, e tali impianti devono essere operativi entro 18 mesi dalla data di approvazione del finanziamento, ma non oltre il 30 giugno 2026.

Tariffa incentivante

Il meccanismo di tariffa incentivante, come definito dal decreto, si applica agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, compresi gli aggiornamenti, con una capacità massima non superiore a un megawatt. Per accedere alle agevolazioni, le comunità energetiche rinnovabili devono essere regolarmente costituite al momento della presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Tuttavia, sono escluse le imprese in difficoltà secondo la normativa sugli aiuti di Stato, così come le aziende soggette a un ordine di restituzione a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno. Il periodo di godimento della remunerazione incentivante inizia dalla data di entrata in funzione commerciale dell’impianto e dura per 20 anni.

Tour in Italia: Partenza da Bologna

In parallelo alla pubblicazione delle linee guida operative, è stata avviata una campagna informativa locale denominata “InsiemEnergia”. Questa iniziativa vedrà la presenza di rappresentanti del Ministero e del GSE, con il supporto di Unioncamere, in ogni regione e provincia autonoma. L’obiettivo è promuovere le opportunità offerte dal decreto di incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. La prima tappa di questa iniziativa è programmata a Bologna.

Fonte: IlSole24ore

Per il 2024 ci sono una serie di novità inerenti il bonus sociale per l’energia e il gas.

Innanzitutto i richiedenti non devono presentare una domanda specifica, lo sconto si ottiene direttamente in bolletta (se i requisiti lo prevedono) in base ai dati trasmessi dall’INPS ad Arera, verificabili direttamente sul portale unico ISEE.

https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee

Sostanzialmente il cittadino che vuole verificare se rientra in tali agevolazioni deve autenticarsi all’interno del portale, e nella propria area personale cercare l’elenco delle DSU i cui dati sono stati inviati dall’INPS all’ARERA per l’accesso al bonus bollette.

È chiaro che, data tale premessa, è necessario essere sicuri di aver presentato un ISEE aggiornato all’Inps.

I parametri ISEE previsti per il 2024 sono:

  • Isee non superiore a 9.530,00 euro;
  • Isee non superiore a 20 mila euro, con almeno 4 figli a carico

A livello indicativo, come riportato nella Legge di Bilancio 2024, il bonus dovrebbe produrre una riduzione della spesa dell’utente medio all’incirca del 20% per le bollette della luce e all’incirca del 15 per cento per quanto riguarda la spesa sul gas.

È opportuno precisare che per il primo trimestre dell’anno 2024 valgono ancora le soglie 2023, e che esiste per specifiche casistiche anche un contributo straordinario, pertanto al fine di verificare i reali contributi o riduzioni di spesa spettanti alla propria situazione la cosa migliore è visitare il sito web di Arera.

https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale/bonus-sociale-per-disagio-economico

Come previsto dalla Delibera ARERA 565/2023 del 30/11/2023, le utenze di energia elettrica e gas naturale localizzate nei comuni di cui all’Allegato 1 del Decreto Legge 61/23, che sono asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale, sulla base dei criteri funzionali definiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter del medesimo DL, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono presentare apposita richiesta per ottenere le agevolazioni ad esse spettanti.

Tali agevolazioni sono così sintetizzabili:

1. ENERGIA ELETTRICA
1.1 UTENZE DOMESTICHE
Disapplicazione delle seguenti voci di fatturazione:
a) di tutte le componenti dell’Uso Delle Reti DOMESTICI;
b) gli Oneri di Sistema ASOS, ARIM, UC3 e UC6.
1.2 UTENZE NON DOMESTICHE
Disapplicazione delle seguenti voci di fatturazione:
a) la componente tariffaria TRAS, dell’Uso delle Reti NON DOMESTICI;
b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, dell’Uso delle Reti NON DOMESTICI;
c) le componenti tariffarie MIS, dell’Uso delle Reti NON DOMESTICI;
d) gli Oneri di Sistema ASOS, ARIM, UC3 e UC6.

2. GAS NATURALE (UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE)
Disapplicazione delle seguenti voci di fatturazione
a) le componenti T1 e T3, dei servizi di Distribuzione;
b) le componenti RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR, dei servizi di Distribuzione.

A tali agevolazioni si aggiungono la disapplicazione degli oneri previsti a carico del cliente finale per operazioni di attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.

La Commissione europea ha dato il via libera al Decreto Energia che promuove la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha commentato: “Questa è una vera e propria svolta, un nuovo capitolo nella relazione tra cittadini ed energia”.

Pichetto ha aggiunto: “Le Comunità Energetiche Rinnovabili potranno ora fiorire nel Paese, potenziando le fonti di energia rinnovabile e ponendo il territorio al centro del panorama energetico nazionale. Attraverso queste comunità, ogni individuo potrà contribuire alla produzione di energia rinnovabile, beneficiando economicamente dell’autoconsumo, senza la necessità diretta di spazi per la realizzazione di impianti FER.”

“Data la sua unicità, il decreto italiano ha richiesto un’attenzione particolare dalla Commissione Europea, che ha pienamente approvato il modello italiano: questo rappresenta un punto di riferimento per altre iniziative in Europa”, ha concluso Pichetto. “Desidero ringraziare tutti gli organi del Ministero e la rappresentanza italiana a Bruxelles per il valore tecnico delle normative e per la costruttiva interazione con le istituzioni europee.”

Il decreto italiano si basa su due principali iniziative: una tariffa incentiva sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un sostegno finanziario a fondo perduto. La potenza finanziabile è fissata a cinque Gigawatt in totale, con un termine entro il 2027.

Inoltre, per le Comunità realizzate nei comuni con meno di 5.000 abitanti, è previsto un contributo a fondo perduto che copre fino al 40% dei costi ammissibili relativi agli investimenti per la creazione o l’ampliamento di impianti esistenti. Questa iniziativa è finanziata con 2,2 miliardi provenienti dal PNRR, con l’obiettivo di raggiungere una potenza di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto può essere combinato con la tariffa incentiva entro determinati limiti.

I vantaggi previsti coinvolgono tutte le tecnologie rinnovabili, come il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari possono essere gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, nonché enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza massima degli impianti non può superare il Megawatt.

Il primo passo per la realizzazione di una CER, dopo aver individuato l’area per la costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è la creazione di un’associazione il cui scopo principale sia il beneficio ambientale, economico e sociale.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è responsabile della gestione dell’iniziativa, valutando i requisiti per accedere ai benefici e distribuendo gli incentivi. Su richiesta degli interessati, il GSE può verificare preliminarmente l’ammissibilità all’iniziativa.

Fonte: sito web Mase

 

Con il 10 gennaio 2024 alle porte, l’Italia si prepara per una svolta epocale nel suo mercato energetico. Dopo numerosi rinvii, il Servizio di Maggior Tutela scomparirà, e la migrazione al mercato libero dell’energia diventerà obbligatoria per tutti i consumatori. Ma cosa accadrà a coloro che non effettueranno questa migrazione? Saranno coinvolti in quello che viene definito il Servizio a Tutele Graduali (STG).

Mercato Tutelato vs. Mercato Libero

Prima di addentrarci nel concetto di STG, è importante comprendere le differenze tra il “mercato tutelato” e il “mercato libero.” Nel mercato tutelato, le condizioni economiche e contrattuali per l’energia sono stabilite direttamente dall’Autorità di Regolamentazione per l’Energia, Reti e Ambiente (Arera) con una cadenza trimestrale.

D’altra parte, il mercato libero è un’arena competitiva in cui i prezzi e le condizioni contrattuali per l’energia sono definiti dai singoli fornitori energetici in base alla legge della domanda e dell’offerta. È un mercato che offre flessibilità e possibilità di scelta ai consumatori.

Chi Sarà Coinvolto negli STG?

Secondo l’Autorità di Regolamentazione, la fine del mercato tutelato interesserà i “non vulnerabili.” La categoria dei vulnerabili comprende individui di età superiore a 75 anni, persone in difficoltà economica, coloro che necessitano di apparecchiature mediche o terapeutiche vitali alimentate da energia elettrica, individui riconosciuti come disabili ai sensi della legge 104, residenti in isole minori scarsamente collegate al resto del paese e chi risiede in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi catastrofici.

Cosa Significa il Servizio a Tutele Graduali (STG)?

Per coloro che rientrano nella categoria dei “non vulnerabili” e non hanno migrato a un fornitore del mercato libero dell’energia, ci sarà il passaggio al regime STG.

Innanzitutto è opportuno precisare che per tali clienti non ci sarà alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica.

Il Servizio a Tutele Graduali viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente.

Tale passaggio al STG comporterà per i clienti una serie di cambiamenti significativi:

  1. Tariffe Regolate: saranno stabilite da Arera. I consumatori non avranno l’opportunità di negoziare tariffe più convenienti con i fornitori.
  2. Mancanza di scelta: la libertà di scelta del fornitore sarà sottratta ai consumatori. Saranno obbligati a seguire le tariffe e le condizioni stabilite da Arera.
  3. Rischio di costi elevati: la mancanza di concorrenza potrebbe comportare tariffe meno competitive rispetto al mercato libero, con conseguente aumento dei costi per l’energia.
  4. Mancanza di flessibilità: gli operatori in STG potrebbero non essere in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori, in un contesto in cui l’efficienza energetica e la gestione consapevole dell’energia sono priorità crescenti.

In conseguenza di quanto sopra diviene essenziale migrare a un fornitore del mercato libero dell’energia prima della scadenza del gennaio 2024. Questa scelta ti consentirà di personalizzare il tuo contratto, beneficiare di offerte competitive e sostenere fornitori energetici che investono nelle energie rinnovabili.

Se ancora non hai scelto, contatta Orangy oggi stesso e assicurati di fare la scelta migliore per le tue esigenze energetiche.

Tuttavia, è importante notare che ulteriori proroghe potrebbero essere previste dal governo ad oggi in carica.

Nel mondo complesso delle bollette dell’energia elettrica e del gas, la trasparenza è fondamentale per i consumatori. In ottemperanza all’articolo 20 dell’allegato A della delibera 501/2014/R/com, informiamo i nostri clienti che la Guida alla Bolletta Luce e Gas è da tempo disponibile online sul nostro sito web, raggiungibile a questo link.

Questa guida è stata appositamente progettata per offrire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per comprendere in modo chiaro e inequivocabile le voci presenti sulla loro bolletta energetica e del gas.

La guida comprende:

  1. Spiegazioni dettagliate delle voci in bolletta: abbiamo suddiviso la bolletta in elementi chiave, spiegando cosa rappresenta ogni voce. Tutte le voci di costo, i chiarimenti su accise e imposte e molte altre voci sono descritte in modo dettagliato e trasparente.
  2. Grafici e tabelle esplicative: utilizziamo grafici e tabelle per rendere più visibili i dati importanti. I consumatori possono vedere chiaramente come si suddivide il loro consumo e i relativi costi.
  3. Risorse aggiuntive: forniamo collegamenti a ulteriori risorse, come i contatti dell’assistenza clienti e le informazioni sulla normativa energetica vigente.

La nostra guida non solo soddisfa l’obbligo normativo, ma va oltre, fornendo ai consumatori gli strumenti necessari per diventare consumatori informati ed autonomi.

La trasparenza è la chiave per un mercato libero dell’energia più equo e accessibile a tutti.

Disposizioni urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

 

  1. SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

1.A Sospensione dei termini di pagamento
La delibera disciplina la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento introdotta dalla delibera 216/2023 prevedendo un periodo di sospensione di 4 mesi a decorrere dalla data del 01/05/2023 al 31/08/2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il Cliente può decidere in autonomia di effettuare comunque i pagamenti degli importi delle fatture emesse.
Esiste la possibilità che il periodo venga prolungato con un successivo provvedimento.

1.B Disposizioni in materia di morosità
Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo di sospensione, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 01/05/2023. La non applicazione viene effettuata a tutti i livelli:
B.1) AU e Distributore Locale, che non eseguono richieste di sospensioni per utenze coinvolte e riattivano in automatico quelle eventualmente in essere;
B.2) Venditore, che evita di inviare richieste ad AU e DL.

1.C Anticipazioni a sostegno dei vari soggetti coinvolti, compresi i Venditori
E’ possibile richiedere a CSEA un anticipo a titolo gratuito degli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l’importo delle fatture emesse dal 01/01/2023 al 01/05/2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell’importo delle fatture relative alla totalità degli utenti serviti nel medesimo periodo.

1.D Modalità di recupero delle anticipazioni
I Venditori che si sono avvalsi delle anticipazioni, devono trasmettere ogni tre mesi alla CSEA, entro il giorno 20 a partire dal mese di dicembre 2023, la documentazione attestante gli importi riscossi nel trimestre precedente nonché tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di novembre 2023. La restituzione alla CSEA degli importi recuperati va effettuata tramite rate mensili e su un periodo massimo pari a 12 mesi. I venditori devono provvedere entro il mese di novembre 2024 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati come successivamente indicato, anche se non riscossi dagli utenti ovvero dai clienti finali.
Gli importi anticipati sono al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti e dei clienti finali.

1.E Modalità di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi
Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sono rateizzati, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali, ferma restando la facoltà per i medesimi utenti di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata cliente finale;
b) in base a rate non inferiori a 20 €;
c) per un periodo pari a 12 mesi. Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo risulti inferiore a 20 €.
Qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad 50 € non è prevista la rateizzazione.
Al termine del periodo di sospensione (dal 01/09/2023) e comunque entro i due mesi successivi alla fine del periodo disposto (e quindi entro il 31/10/2023) i Venditori devono comunicare al cliente/utente, le seguenti informazioni:
a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;
c) la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita.

1.F Obblighi informativi
Gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti hanno l’obbligo di:
F.1) pubblicare sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, le misure adottate a tutela delle utenze colpite;
F.2) comunicare tempestivamente ai propri clienti finali, titolari di forniture/utenze coinvolte nelle misure in questione, che:
a) al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente finale dovrà comunque corrispondere al Venditore l’importo delle fatture per le quali sono stati sospesi i termini di pagamento, usufruendo delle misure di rateizzazione
senza interessi disposte dall’Autorità;
b) è fatta salva la facoltà del cliente ovvero dell’utente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture (e degli avvisi di pagamento) i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

1.G Altre disposizioni

 

1.G.1) Possibilità di non emettere fatture nel periodo di vigenza del provvedimento;
Il Venditore può decidere di non emettere le fatture per l’intero periodo di sospensione dei termini di pagamento (dal 01/05/2023 al 31/08/2023);

1.G.2) Impatti sul CMOR
Per le utenze coinvolte nell’elenco dei Comuni stabilito dal DL 61/23, in ambito CMOR si dovrà:
a) sospendere l’applicazione dei corrispettivi CMOR previsti dal TISIND (art. 2.3); tale sospensione sarà operata dai Distributori Locali, che dovranno comunque evidenziare nel rendiconto analitico mensile che comunicano al SII, l’importo dei CMOR di cui è sospesa l’applicazione. L’applicazione di questi CMOR è posticipata alla fine del periodo di vigenza dei provvedimenti in questione (quindi, al momento, a dopo il 31/08/2023);
b) posticipare i termini per l’annullamento e per la sospensione delle richieste di indennizzo delle richieste entranti (quindi quelle effettuate dall’utente entrante del TISIND); tali annullamenti e sospensioni delle richieste di indennizzo, dovranno essere comunicati al SII secondo quanto quest’ultimo disporrà entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera in analisi (e quindi entro il 14/08/2023) ed indicando che il flusso informativo è riferito al presente provvedimento; il SII verificherà che tali comunicazioni siano fatte nel rispetto di quanto disporrà, anche richiedendo (a campione) documenti e informazioni che gli permettano di assolvere a tale compito.

1.G.3) Differimento delle tempistiche per il settore elettrico e gas
Per le imprese aventi sede legale o sede operativa nell’elenco dei Comuni stabilito dal DL 61/23, sono prorogati di 90 giorni:
a) i termini stabiliti dal titolo VII del TIUC per l’invio dei conti annuali separati relativi all’esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021 (esercizio unbundling 2022);
b) i termini per l’invio delle informazioni e delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIUF per l’anno 2023 (relative all’anno solare 2022).

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